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Agibilità degli immobili (ex abitabilità)

Si potrebbe pensare che la maggior parte degli immobili siano agibili e che le abitazioni siano abitabili (cioè dotate dei relativi certificati di agibilità e abitabilità rilasciati dal Comune)

 

Sarebbe normale pensare questo ma purtroppo a Roma non è così!

 

Si avete letto bene! Infatti il 70% degli edifici a Roma non è provvisto di certificato di agibilità o abitabilità, quindi tecnicamente inagibili.

 

Innanzitutto è il caso di chiarire la differenza tra agibilità e abitabilità.

 

Fino al 6 giugno 2001 con l’introduzione del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01) esisteva questa distinzione, infatti si doveva richiedere l’abitabilità per gli immobili ad uso residenziale e l’agibilità per gli immobili rientranti nelle altre destinazioni d’uso (magazzini, box, negozi, ecc).

 

Dopo il 2001 è stato aggiornato il nome (non la sostanza) e quindi si deve richiedere l’agibilità sia per gli immobili a destinazione residenziale che per gli altri. Quindi oggi si parla in generale di agibilità degli immobili anche se la maggior parte dei fabbricati a Roma sono stati edificati prima del 2001 e hanno destinazione residenziale quindi avrebbero dovuto avere l’abitabilità.

 

Per semplificare la licenza di abitabilità è stata introdotta dal Regolamento edilizio del Comune di Roma del 1934 e diventata agibilità con il Testo Unico del 2001.

 

Bene ora che sappiano come si chiama, vediamo anche a cosa serve e quando va richiesta.

 

Serve per certificare i seguenti requisiti che devono avere gli immobili per ottenerla:

 

  • sicurezza strutturale (statica e sismica)
  • prestazione energetica (relativo all’efficienza energetica)
  • sicurezza impiantistica (impianto elettrico, idrico sanitario, termico, gas, ascensore e altri impianti eventualmente installati)
  • regolarità urbanistica
  • conformità catastale
  • barriere architettoniche
  • rispetto degli aspetti igienici sanitari
  • toponomastica
  • prevenzione incendi

 

Possiamo dire quindi che garantisce un bel po’ di cose relativamente all’immobile a cui si riferisce.

 

Vediamo quando va richiesta

 

Va richiesta dopo l’ultimazione (costruzione dell’edificio) o dopo la realizzazione di un intervento edilizio riguardante un edificio esistente.

 

Si il proprietario deve incaricare un Professionista Tecnico (Architetto Geometra o Ingegnere) che si occuperà di presentare la SCIA al Comune di competenza.

 

In caso di compravendita è bene richiedere sempre il certificato di agibilità dell’immobile che acquistate.

 

I nostri Tecnici della P PIU’ sono esperti di agibilità degli immobili. Rivolgetevi a noi nel caso l’immobile di vostro interesse non sia dotato dell’agibilità e volete incaricarci per la pratica o vi accingete a vendere e volete sapere se in vostro immobile ne sia agibile o meno.

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