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Immobili ante ’67 compravendite a Roma

Ante ’67! Si sente spesso in campo immobiliare a Roma. Ma cosa significa? Possiamo dire che ha due significati uno è quello tecnico (quello corretto!) e l’altro è una falsa credenza (quello più diffuso!).

Partiamo da quello tecnico:

La Legge 47 del 1985 all’art. 20 comma 2 recita (riportiamo di seguito lo stralcio della legge):

“2. Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell’articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione di cui al sesto comma dell’articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l’opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all’atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l’opera autorizzata. “

Tradotto vuol dire che per gli immobili realizzati prima del 1 settembre 1967 non è necessario per il Notaio indicare i riferimenti della licenza edilizia nell’atto notarile.

Non che l’immobile può essere privo della licenza edilizia (in tal caso sarebbe abusivo)

Vediamo ora le false credenze (quelle che si sentono più spesso!):

A. E’ ante ’67 quindi non ha la licenza edilizia

B. E’ stato realizzato senza licenza, quindi se non ha la licenza l’immobile è regolare lo stesso

C. L’acquirente non ha titolo a chiedermi la copia o gli estremi della licenza edilizia perché l’immobile è ante ’67

D. Se l’acquirente mi chiede gli estremi della licenza è un pignolo! 🙂

A. La prima, ovviamente, è falsa perché le licenze sono state rese obbligatorie a Roma con il regolamento edilizio del 1934, ed esistevano già nell’800, quindi qualsiasi immobile costruito dopo tale data (1934) deve avere la licenza edilizia (o altro titolo edilizio : Concessione, condono, ecc.)

B. La seconda anche, ovviamente, è falsa in quanto se un immobile è stato realizzato dopo il 1934 a Roma in assenza di licenza edilizia (anche se ante ’67) è abusivo.

C. Anche la terza è falsa: l’acquirente ha titolo a chiedervi la copia delle licenza edilizia dell’immobile che sta acquistando anche se è stato costruito prime dal 1967 perché è dovuta diligenza accertarsi che l’immobile che sta acquistando è regolare sotto il profilo urbanistico.

D. Anche questa affermazione è falsa. Non si tratta di pignoleria. Ma di dovuta diligenza al fine di eseguire un acquisto sicuro ed evitare il successivo contenzioso immobiliare.

Nel caso, ci si affidi al fantomatico ante ’67, ma malauguratamente si acquisti un immobile irregolare urbanisticamente il nuovo proprietario solitamente se ne avvede quando chiama un Tecnico per le pratiche di ristrutturazione (CILA, SCIA), prima ancora di andarci ad abitare. In quanto il Tecnico per poter presentare le pratiche edilizie deve essere in possesso della legittimità urbanistica dell’immobile.

Vi consigliamo quindi di affidarvi sempre ad un Professionista Tecnico per gli accertamenti urbanistici dell’immobile che vi accingete a vendere o ad acquistare. La P PIU’ si occupa della due diligence immobiliare e i suoi Tecnici sono specializzati nell’accertamento della conformità urbanistica e a vostra disposizione! Buona acquisto di casa!

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